ART. 1
COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE
È costituita, ai sensi delle disposizioni di Iegge vigenti, l’associazione non riconosciuta denominata “DAS Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede in Montevarchi, via E. De Nicola n. 9.
L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal decreto legislativo 117 del 2017 e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3; gode di propria autonomia ed ha personalità giuridica di diritto privato.
L’Associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata; non persegue scopi diversi da quelli indicati nel presente Statuto. L’associazione potrà aggregarsi o aderire ad altri Enti o Associazioni con finalità compatibili con quelle indicati nel presente Statuto.
L’associazione svolge la propria attività in ambito nazionale.
ART. 2
SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’ Associazione, ha come scopo quello di promuovere una serie di attività fisiche e mentali che coinvolgono il cane e il suo proprietario con l’obiettivo di migliorare la relazione tra i due, oltre che mantenere il cane in forma e salute, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza. Scopo dell’associazione, altresì, è quello di tutelare le razze manine nazionali ed estere.
Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione si propone in particolare di:
- Organizzare esposizioni, prove, corse ed ogni altra manifestazione cinofila anche con finalità sportive a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
Gestife strutture destinate aII’aIIevamento di cani;
Tenere corsi di educazione per cuccioli e cani adulti e corsi di rieducazione comportamentale; Difendere e sviluppare l’attività segugistica;
- Verificare le qualità attitudinali dei segugi con apposite valutazioni tecniche al fine di salvaguardare il patrimonio cinofilo – segugistico nazionale;
Curare le pubblicazioni necessarie alla realizzazione della propria attività sociale; Tenere corsi di formazione per educatori cinofili e giudici;
- Operare affinché Io sport cinofilo sia di sostegno alle persone con svantaggio psico-fisico e agli anziani;
Garantire e tutelare la libera e piena partecipazione dei propri associati e non, ad ogni livello, alla vita sociale ed alle iniziative della medesima.
ART. 3
I SOCI
Possono essere soci dell’associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano Io spirito e gli ideali.
L’adesione aII’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 4. I soci si dividono in:
- soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato aII’AssembIea costituente, deliberando la costituzione delI’Associazione;
- soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente alI’Associazione;
- soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà deII’Assemblea, perché hanno acquisito particolari benemerenze nel campo di
Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni e dei soci onorari o benemeriti I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.
ART. 4
MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. La domanda deve essere firmata ed indirizzata al Presidente. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, nel termine di 60 giorni, scaduti i quali la domanda si considera respinta, in tal caso il consiglio non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Il Consiglio Direttivo cura altresì l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
ART. 5
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta aII’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dalI’AssembIea:
- per comportamento contrastante con gli scopi deII’Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali aII’Associazione;
- per indegnità;
- per altro grave motivo
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 6
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
- a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
- a partecipare aII’Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione deIl’Associazione con possibilità di ottenerne copia;
- a partecipare ad ogni manifestazione, iniziativa e galà indetto dall‘associazione Tutti i soci sono tenuti:
- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti deII’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
- a versare la quota associativa annuale
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
ART. 7
VOLONTARI
L’associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’associazione.
ART. 8
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi deII’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente deIl’Associazione;
- Il Vice-presidente (organo eventuale);
- Il Segretario-economo (organo eventuale) Tutte le cariche in seno all’associazione sono gratuite
L’elezione degli organi deII’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione aII’eIettorato attivo e passivo.
ART. 9
ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano deIl’Associazione. L’AssembIea è presieduta dal Presidente deII’Associazione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
ART. 10
CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:
- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- delibera l’esclusione dei soci;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento deII’Associazione e la devoluzione del suo
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice- presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto su WhatsApp (previa creazione di apposito gruppo) e per mail, almeno 10 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione. Gli inviti devono contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, la quale si ritiene valida trascorsa 1 ora dalla prima convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
ART. 11
VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA
L’AssembIea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci + 1.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenutì o rappresentati.
ART. 12
VOTAZIONI
Le deliberazioni deIl’AssembIea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costìtutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno 2 terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento deII’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la Ioro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non hanno voto.
ART. 13
VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni adottate dalI’AssembIea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
ART. 14
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione deII’Associazione. Esso è formato da 7 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’ impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente dell’associazione, un Vice-presidente e un Segretario-economo.
Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni deII’AssembIea;
- curare l’organizzazione di tutte le attività delI’Associazione;
- curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare daIl’AssembIea dei soci;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza deII’Assembìea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 quindi dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto su WhatsApp, mediante creazione di apposito gruppo, da recapitarsi almeno 3 gìorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più del 60% delle riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta
la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto delJ’Associazione.
ART. 15
IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
ART. 16
I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI
I Iibri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni deII’AssembIea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro dell’inventario;
Tali Iibri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario- economo in ogni pagina.
ART. 17
IL VICE PRESIDENTE
Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
ART. 18
IL SEGRETARIO-ECONOMO
Il Segretario-economo e scelto dal Consiglio Direttivo. Egli dirige gli uffici di segreteria deIl’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente
Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
Egli e responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare trimestralmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese daII’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.
ART. 19
GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto deIl’Associazione e/o per I’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate daII’AssembIea.
ART. 20
PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per Io svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:
- da beni mobili o immobili pervenuti aII’Associazione a qualsiasi titolo;
- dai contributi dei propri soci;
- da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
ART. 21
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede deII‘Associazione i 10 giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la Ioro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
ART. 22
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento deIl’Associazione è deliberato daIl’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.
ART. 23
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.